Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte n. 154-164/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell’articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L’Agenzia esclude tuttavia l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all’attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-164/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d’impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Risposta n. 154 del 06/08/2026 – Rettifica Risposta n. 132 del 2/07/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: escluso il regime dei frontalieri se manca lo spostamento quotidiano; imponibile in Italia la quota di retribuzione riferita ai giorni lavorati nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 6 agosto 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Redditi di lavoro dipendente – Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia – Esclusione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Regime dei lavoratori frontalieri ex articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia.- Tassazione concorrente della quota riferita ai giorni lavorati in Italia – Rettifica della risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

In tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, poiché la Banca d’Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all’articolo 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza di tale requisito, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

•  Articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
•  Articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia.
•  Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.
Circolare Agenzia delle Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E. – Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026, rettificata.

 

Risposta n. 155 del 07/08/2026

Realizzo controllato anche senza aumento di capitale: ammesso l’apporto della partecipazione a patrimonio netto della conferitaria se il socio è già titolare dell’intero capitale; escluso l’abuso per dividendi e rimborso di finanziamenti se l’operazione ha funzione riorganizzativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Dividendi e restituzione di finanziamenti soci: verifica antiabuso sulla concreta destinazione della liquidità – Conferimento di partecipazioni imputato a riserva di patrimonio netto senza aumento di capitale – Socio unico della conferitaria – Restituzione di finanziamenti soci e valutazione antiabuso – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il conferimento della partecipazione di controllo in una società interamente partecipata dal conferente, con iscrizione a riserva di patrimonio netto e senza aumento di capitale, può beneficiare del regime a realizzo controllato se la conferitaria è già integralmente detenuta dal conferente; l’eventuale successiva restituzione di finanziamenti soci resta soggetta a verifica concreta per escludere un impiego meramente strumentale dei dividendi e profili abusivi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)..
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2467 del codice civile.
Articolo 47, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 89, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 10 del 28 luglio 2020.
Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7 del 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 156 del 07/08/2026

Risarcimento per mancata pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto. Natura di danno emergente e non imponibilità delle somme, degli interessi e della rivalutazione monetaria | Somme, interessi e rivalutazione non imponibili se il pagamento ristora un danno emergente e non sostituisce redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 156 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Risarcimento per mancata fruizione della pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto – Danno emergente non imponibile – Interessi e rivalutazione monetaria – Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme liquidate a titolo di risarcimento per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa integrano un danno emergente e non assumono rilevanza reddituale; non sono imponibili anche interessi e rivalutazione monetaria, in quanto accessori al credito principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 29 del CCNL richiamato nelle sentenze allegate all’istanza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 22 aprile 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 356/E del 7 dicembre 2007.
Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 1.4.
Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019, n. 31137.
Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2020, n. 22985.

 

Risposta n. 157 del 10/08/2026

Cessione di immobile e pertinenze. Irrilevanza del preliminare e della caparra ai fini del quinquennio| Il quinquennio va verificato separatamente per ciascun cespite; il preliminare stipulato prima dei cinque anni non realizza la plusvalenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione di immobile e pertinenze – Plusvalenza immobiliare infraquinquennale – Contratto preliminare stipulato prima del quinquennio e caparra confirmatoria – Verifica separata per ciascun cespite – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Ai fini della plusvalenza immobiliare il contratto preliminare non ha effetto traslativo e non rileva per il computo del quinquennio; il termine va verificato separatamente per ciascun cespite, con possibile imponibilità della quota di corrispettivo riferibile alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni anche se ceduta unitamente all’immobile principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
Articolo 68, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 10, comma 3-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 5, ultimo comma, del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E del 21 maggio 2007.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 28 gennaio 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 136/E dell’8 aprile 2008.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 83 del 22 novembre 2018.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 560 del 18 novembre 2022.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 10 del 24 gennaio 2025.
Corte di cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1242.
Corte di cassazione, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2154.

 

Risposta n. 158 del 10/08/2026

Plusvalenza Superbonus tra comproprietari: escluse le quote acquisite per successione; per le altre quote ammessa la perizia, ma non rilevano le spese sostenute da altro comproprietario

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 158 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenza da cessione di quote immobiliari dopo interventi Superbonus – Immobile in comproprietà e spese sostenute da altro comproprietario – Esclusione pro-quota per successione e determinazione del costo – Articoli 67, comma 1, lettera b-bis), e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per la cessione di quote di immobile oggetto di interventi Superbonus, la plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR è esclusa solo per la quota acquisita per successione; le spese agevolate sostenute da altro comproprietario non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto delle quote cedute dalle istanti, ferma la possibilità di utilizzare una perizia giurata in mancanza dei costi storici.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 68, comma 1, del TUIR.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 86 del 27 marzo 2026.

 

Risposta n. 159 del 10/08/2026

Welfare aziendale per spese di istruzione: rimborso non imponibile anche se il pagamento è effettuato dal coniuge del dipendente, purché la spesa sia documentata e non duplicata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 159 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI -LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso di spese di istruzione per familiari pagate dal coniuge del dipendente – Non concorrenza al reddito e obblighi documentali – Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente, purché la documentazione attesti fruitore e finalità e sia escluso ogni doppio rimborso o beneficio fiscale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.
Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Risposta n. 160 del 12/08/2026

MLBO “atipico” con acquisizione di minoranza: disapplicabili i limiti al riporto di perdite e interessi del veicolo se gli asset fiscali derivano dall’operazione e non vi è commercio di posizioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 160 del 12 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Operazione di MLBO atipica con acquisizione di partecipazione di minoranza – Disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nell’operazione di merger leveraged buy-out atipica, caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza e dalla successiva fusione inversa, le limitazioni al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo possono essere disapplicate se perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi derivano dall’operazione e non emerge il rischio di commercio di bare fiscali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Risposta n. 161 del 14/08/2026

Apporto totalitario a patrimonio netto da più soci: realizzo controllato applicabile se le compagini sono speculari, le quote restano proporzionali e il controllo diretto diventa solo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 161 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Apporto totalitario di partecipazioni a patrimonio netto senza aumento di capitale in presenza di più soci conferenti – Applicabilità – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il regime a realizzo controllato può applicarsi all’apporto congiunto e totalitario delle partecipazioni a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento di capitale, quando più soci persone fisiche detengono le stesse percentuali nelle società coinvolte e l’operazione si limita a trasformare il controllo diretto in controllo indiretto tramite holding.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2465 del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026

 

Risposta n. 162 del 14/08/2026

Fusione inversa post-OPA con indebitamento: limiti al riporto degli asset fiscali disapplicabili quando perdite e interessi del veicolo sono fisiologici all’acquisizione e alla fusione nella target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target dopo OPA con indebitamento e delisting – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi – Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nella fusione inversa del veicolo di acquisizione nella società target, realizzata dopo OPA, delisting e finanziamento bancario, non si applicano le limitazioni dell’articolo 172, comma 7, del TUIR alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili della società veicolo quando tali posizioni derivano dai costi e dal debito strumentali all’acquisizione, fermo l’utilizzo come asset pregressi al consolidato.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 172, comma 7-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del TUIR.
Articoli da 117 a 129 del TUIR.
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-quinquies del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504 del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 163 del 14/08/2026

Welfare aziendale e spese RSA per il genitore non convivente: rimborso non imponibile dal 2025 dopo il correttivo sul perimetro dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 163 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTELAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso delle spese di ricovero in RSA della madre non convivente – Non concorrenza al reddito dal periodo d’imposta 2025 – Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per effetto della modifica dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, applicabile dal periodo d’imposta 2025, il rimborso welfare delle spese di ricovero e assistenza in RSA sostenute per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12, comma 4-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 433 del codice civile.
Articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.
Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

 

Risposta n. 164 del 24/08/2026

Pensione di sicurezza sociale tedesca al residente italiano: imponibile in Italia solo la quota che sarebbe tassata in Germania, se certificata dall’Ufficio delle imposte di tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 164 del 24 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Fiscalità internazionale – Pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a residente in Italia con cittadinanza italiana – Quota esente certificata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg – Imponibilità in Italia limitata all’ammontare che sarebbe tassabile in Germania – Convenzione Italia-Germania e Protocollo aggiuntivo, paragrafo 14, lettera e) a).

La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca certificata come esente dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, se il beneficiario è residente in Italia, possiede la cittadinanza italiana ed è stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza nel nostro Paese. In base al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania e all’accordo amichevole efficace dal 1° gennaio 2025, l’imposta italiana è applicabile solo sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 169 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.
Articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 18 della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 19, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania, paragrafo 14, lettera e) a),  [indicata come lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione].
Accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche, richiamato dall’accordo amichevole.

 

 

 

 

 

 


 

Vuoi capire subito l’impatto operativo delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate?

 

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

 

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzaefisco.com hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate e verificabili in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– supporto operativo per l’analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
– uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all’applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

 

Attualmente disponibile con l’ Offerta Benvenuto -30%:

 

 




Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 che fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

 

Trattamento fiscale dei lavoratori e dei volontari sportivi

 

In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui. L’Agenzia conferma che la misura opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi pertanto anche ai rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro, si applicano invece le regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).

 

Requisiti statutari e regime IRAP

 

Sul piano della qualificazione fiscale degli enti, viene precisato che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall’art. 148, comma 8, del Tuir per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA. Inoltre, in materia di Irap, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi

 

In materia di IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (36-bis, D.L. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all’Ufficio. Al contrario, non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In tal caso, infatti, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria. Infine, viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 7 agosto 2026)




Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare n. 6 del 6 agosto 2026 che illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, offre un quadro organico delle novità introdotte dalla riforma fiscale e approfondisce le modifiche apportate dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi. Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti operativi sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi, al rafforzamento del Tax Control Framework, al potenziamento degli effetti premiali e ai nuovi meccanismi applicativi del regime.

 

Il nuovo quadro

 

La circolare offre un inquadramento sistematico dell’istituto dell’adempimento collaborativo e ne ripercorre origini, finalità e principi ispiratori. Il documento inoltre descrive l’impatto dei principali interventi innovativi apportati dalla riforma, tra cui la progressiva estensione per quanto riguarda le possibilità di accesso, l’evoluzione del Tax Control Framework attraverso la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, la maggiore premialità del regime e l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo preventivo tra l’Agenzia e i contribuenti.

 

Le risposte ai quesiti applicativi

 

Attraverso il ricorso allo schema “domanda & risposta”, nel documento di prassi l’Agenzia affronta rilevanti questioni interpretative e operative relative ai singoli istituti interessati dalla riforma. I chiarimenti forniti, inoltre, danno indicazioni concrete sui requisiti di accesso e sulle nuove modalità procedurali, con l’obiettivo di agevolare gli operatori alle prese con la corretta applicazione della disciplina.

 

Il confronto con imprese e professionisti

 

Le delucidazioni confluite nella circolare odierna rappresentano la sintesi del lavoro svolto nell’ambito del Forum delle imprese aderenti al regime e del confronto sviluppato negli ultimi mesi con le principali associazioni di categoria e gli ordini professionali. Il documento di prassi recepisce, infatti, i più ricorrenti dubbi interpretativi e applicativi sottoposti all’Agenzia durante questo percorso di interlocuzione, con l’obiettivo di chiarire i punti più dibattuti e assicurare la massima certezza nell’applicazione delle nuove regole. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2026)




Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell’offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l’assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L’intervento muove da un’esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava che, nell’ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT.  Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

 

La mappa delle principali novità

 

Razionalizzazione dell’offerta degli incentivi

Il decreto delegato mira a concentrare l’intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell’incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” e gli incentivi nel settore dell’aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

 

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese».

 

Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

 

L’articolo 1 del Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l’intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della legge n. 160 del 2023, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.

 

Definizioni
Articolo 2

 

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell’incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «disciplina quadro», intesa come l’insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l’attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l’incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «impresa» include qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. La previsione è coerente con l’impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.

 

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Articolo 3

 

L’articolo 3 individua gli strumenti nei quali viene concentrata l’offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

  • Fondo per la crescita sostenibile;
  • Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • Fondo di sostegno al venture capital, anche denominato Fondo nazionale per l’innovazione;
  • Beni strumentali – Nuova Sabatini;
  • Incentivi nel settore dell’aerospazio.

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il Fondo per la crescita sostenibile (vedi infra) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

 

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

 

L’articolo 4 ridisegna l’architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • start up d’impresa;
  • investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
  • accesso al credito e al mercato dei capitali.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

 

Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Articolo 5

 

L’articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

  • consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
  • sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;
  • valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), comma 1).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

  • progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
  • sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
  • partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
  • valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell’FCS per le start up d’impresa
Articolo 6

 

L’articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e start up innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L’attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: start up innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del venture capital vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

 

Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

 

L’articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

  • al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • al riutilizzo degli impianti produttivi;
  • al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

  • i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
  • bandi tematici finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale.

Nell’ambito dei bandi tematici è riconosciuta particolare attenzione ai programmi proposti da PMI, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

 

Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

 

L’articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

  • le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
  • bandi tematici finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

 

La disposizione colloca nell’ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l’accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell’attività produttiva.

 

Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

 

L’articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L’articolo 9 regola l’aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l’architettura degli incentivi, ma l’effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

 

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

 

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento alla disciplina previgente, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per ciascun ambito e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L’articolo 10 interviene anche sull’articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l’articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all’apertura di bandi adottati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l’articolo 10 interviene sull’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

 

L’articolo 11 riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

  • il credito di imposta in materiali di recupero di cui all’articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
  • il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui all’articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

 

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

 

L’articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 11, resta ferma l’applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all’articolo 9.

L’articolo 12 tutela l’affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

 

Aggiornamenti
Articolo 13

 

L’articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

 


 

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c’è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

 

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzaefisco.com hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare
dalla lettura del provvedimento all’applicazione operativa,
con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l’ Offerta Benvenuto -30%:

 




Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

A seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha espresso soddisfazione per il recepimento di numerose proposte formulate nel corso del confronto istituzionale con il Ministero dell’Economia e delle finanze. (Cfr. Comunicato stampa Cndcec del 5 agosto 2026).

Sul piano tecnico, gli interventi accolti riguardano alcuni dei principali istituti della riforma fiscale, con modifiche destinate a incidere sull’operatività di imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria.

Tra le misure di maggiore rilievo figura la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.

Particolarmente significativo risulta inoltre il pacchetto di disposizioni dedicate al concordato preventivo biennale (CPB), finalizzato ad aumentarne l’attrattività mediante un rafforzamento del sistema premiale e una revisione delle cause di decadenza. Tra gli interventi segnalati figurano:

  • la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027;
  • l’eliminazione delle maggiorazioni degli acconti;
  • l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023;
  • la razionalizzazione delle cause di decadenza, con l’eliminazione della decadenza collegata alla presenza di debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione;
  • la possibilità di sanare errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

Di particolare interesse sistematico risultano anche le disposizioni volte a rafforzare il principio della certezza del diritto nell’attività accertativa. Il decreto introduce infatti correttivi destinati a incidere su consolidati orientamenti interpretativi, prevedendo, tra l’altro:

  • la decorrenza del termine di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale dal primo esercizio di deduzione;
  • la limitazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa ai soli casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti negativi inesistenti;
  • la tipizzazione dei presupposti dell’accertamento fondato sull’antieconomicità dell’operazione, subordinandolo alla presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero a una manifesta e rilevante difformità tra corrispettivo e valore normale del bene o del servizio.

L’attenzione si sposta ora sulla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorrerà l’efficacia delle nuove disposizioni secondo i rispettivi regimi transitori previsti dal provvedimento.




Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

L’intervento definisce i princìpi e criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i decreti legislativi delegati. Il termine ordinario per l’esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 16 febbraio 2027. Qundi, il nuovo ordinamento forense prenderà forma attraverso i decreti legislativi attuativi, sui quali sarà essenziale verificare il rispetto dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 (vedi infra)

La legge delega mira a ridisegnare l’architettura dell’ordinamento forense, intervenendo su profili identitari della professione, sulle attività riservate, sul segreto professionale, sul compenso, sulle forme collettive di esercizio dell’attività, sulla monocommittenza, sul tirocinio, sull’esame di Stato, sulla formazione continua, sugli ordini circondariali, sul Consiglio nazionale forense e sul sistema disciplinare. La nuova legge è volta a riformare la professione in una prospettiva di regolamentazione delle nuove forme di esercizio – società tra avvocati, reti di professionisti e monocommittenza – e di superamento dei dubbi interpretativi emersi nell’applicazione della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

La mappa delle principali novità

 

 

Ruolo costituzionale e ordinamentale dell’avvocato

La riforma rafforza la posizione dell’avvocato come soggetto essenziale per lo Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e giuramento compongono il nuovo asse identitario della professione.

Attività riservate e consulenza legale

La delega definisce con maggiore precisione le attività esclusive dell’avvocato e attribuisce rilievo alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Compenso, equo compenso e solidarietà

La disciplina del compenso resta fondata sulla libera pattuizione, ma viene rafforzata dalla normativa sull’equo compenso, dai parametri biennali e dalla solidarietà nel pagamento in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

Società, reti e nuove forme organizzative

La professione forense potrà essere esercitata in forma collettiva attraverso associazioni, reti e società tra avvocati, ma con garanzie stringenti sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con l’obiettivo di tutelare il singolo avvocato, in particolare nella fase di ingresso nel mercato, salvaguardando indipendenza, autonomia e compenso congruo.

Formazione, specializzazioni e albi

La formazione continua diventa annuale e assistita da sospensione amministrativa in caso di inadempimento. Le specializzazioni sono attribuite dal CNF, mentre albi, registri e decisioni disciplinari saranno gestiti anche attraverso strumenti telematici centralizzati.

Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, ma si struttura su una formazione obbligatoria di dodici mesi presso scuole forensi o soggetti accreditati. L’esame di Stato viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con forte attenzione alla soluzione di casi pratici.

Governance e disciplina

La legge delega ridisegna ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare, con l’obiettivo di rendere più chiaro il sistema di autogoverno della professione.

 

Di seguito una breve Guida normativa alla Legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense»

 

Articolo 1 -Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense

 

L’articolo 1 della Legge 28 luglio 2026, n. 137 disciplina oggetto, termini e procedimento di esercizio della delega legislativa.

Il Governo è delegato ad adottare, «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi devono essere trasmessi alle Camere, corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il parere parlamentare deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Se il termine per il parere scade nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di trenta giorni.

Il Governo è inoltre delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine per l’esercizio della delega principale.

 

Articolo 2 – Princìpi e criteri direttivi della riforma

 

L’articolo 2 costituisce il nucleo sostanziale della legge delega. La disposizione elenca i princìpi e criteri direttivi che dovranno orientare il legislatore delegato nel riordino dell’ordinamento forense.

 

Principi generali, ruolo dell’avvocato e attività riservate

 

La lettera a) impone al Governo di prevedere una disciplina dei principi generali dell’ordinamento forense che garantisca la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e ne riconosca il ruolo fondamentale per il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia.

La disposizione richiede inoltre che sia riconosciuta la dignità sociale della professione e che l’organizzazione e l’esercizio dell’attività siano regolati in modo da assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti.

Di particolare rilievo è la ridefinizione delle attività riservate agli iscritti nell’albo degli avvocati. Sono qualificate come attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

La legge delega interviene anche sulla consulenza legale e sull’assistenza legale stragiudiziale. Fuori dai casi in cui la legge attribuisca competenze specifiche ad altre professioni regolamentate, tali attività, quando sono connesse all’attività giurisdizionale e sono svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono di competenza degli avvocati.

È comunque consentita l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in favore del datore di lavoro o del soggetto committente, anche mediante rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni continuative e coordinate, nell’interesse esclusivo del destinatario dell’attività. Per società, associazioni ed enti esponenziali sono previste specifiche estensioni, nei limiti del gruppo societario o delle competenze istituzionali e dell’interesse degli associati o iscritti.

La delega prevede poi la nullità delle pattuizioni aventi a oggetto il pagamento di corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale, ferme restando le competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate.

La legge dovrà infine limitare l’uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato, vietandone l’uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti per l’iscrizione, e dovrà ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato.

 

Segreto professionale, codice deontologico, assicurazione e pubblicità

 

Le lettere b), c), d) ed e) riguardano i presìdi ordinamentali della professione.

I decreti delegati dovranno rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone inviolabilità e indisponibilità. Il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, dovrà emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico e curarne la diffusione.

È confermato l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali saranno stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

La pubblicità sull’esercizio della professione dovrà essere disciplinata in modo idoneo a tutelare l’affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.

 

Personalità dell’incarico e responsabilità dell’avvocato

 

La lettera f) stabilisce che l’incarico professionale deve restare personale anche quando sia conferito all’avvocato componente di un’associazione, di una rete professionale o di una società professionale.

Con l’accettazione dell’incarico, l’avvocato assume responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza.

La delega prevede anche la possibilità per l’avvocato di farsi sostituire da altro avvocato o da praticante abilitato, mediante conferimento di delega anche verbale.

Pertanto, anche nelle forme organizzative collettive, il rapporto fiduciario resta imputato personalmente all’avvocato incaricato. La struttura collettiva non assorbe né neutralizza la responsabilità professionale personale.

 

Compenso dell’avvocato, equo compenso e parametri

 

La lettera g) disciplina il compenso dell’avvocato.

La regola di base resta la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi regolati dalla normativa sull’equo compenso. Il compenso deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto di cui all’articolo 1261 del codice civile e la proporzionalità all’attività svolta secondo l’articolo 2233 del codice civile.

La delega prevede che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, applicabili in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale.

Di rilievo è anche la previsione di solidarietà nel pagamento del compenso: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l’attività professionale e risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

La delega affronta anche i casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali. È infine previsto l’obbligo di rimborsare all’avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfetarie nell’importo determinato con decreto del Ministro della giustizia.

 

Associazioni, reti professionali e società tra avvocati

 

La lettera h) disciplina l’esercizio della professione in forma collettiva.

La professione potrà essere esercitata mediante partecipazione dell’avvocato ad associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. L’incarico deve comunque essere sempre conferito personalmente all’avvocato e la partecipazione a strutture collettive deve avvenire con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista. Ogni patto contrario è nullo.

Per le associazioni professionali è previsto che il mandato consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto dell’associazione. L’associazione ha natura forense solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati.

La delega disciplina anche le reti tra avvocati e le reti multidisciplinari. Le reti multidisciplinari possono avere a oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. Sono ammesse reti-contratto e reti-soggetto; per queste ultime sono richiesti atto pubblico o scrittura privata autenticata, organo comune e fondo patrimoniale.

L’esercizio della professione in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo. Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento; la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. La società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.

Il cliente deve sempre designare il socio professionista incaricato dell’esecuzione del mandato; in mancanza, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto.

Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 solo per l’esercizio dell’attività di consulenza.

 

Incarico conferito da un terzo

 

La lettera i) disciplina l’ipotesi in cui l’incarico professionale sia conferito da un terzo.

La delega prevede che l’incarico debba essere svolto nell’interesse esclusivo del soggetto patrocinato. L’incarico conferito dal terzo potrà essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato.

 

Monocommittenza e collaborazione continuativa

 

La lettera l) introduce uno dei profili più innovativi della delega: la disciplina organica dell’attività professionale resa da un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.

Il legislatore delegato dovrà disciplinare la professione resa in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista.

La disciplina dovrà salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio, nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e qualità della prestazione professionale.

 

Formazione continua e aggiornamento professionale. L’aggiornamento professionale viene collegato a un presidio sanzionatorio immediato

 

La lettera m) riforma la disciplina della formazione continua.

L’obbligo di aggiornamento professionale dovrà essere assolto su base annuale. In caso di omesso assolvimento, è prevista la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Sono previste esenzioni temporanee per avvocati titolari di elevate cariche istituzionali, politiche o giurisdizionali, per il periodo di durata della carica. È inoltre prevista l’esenzione dall’obbligo di formazione continua per professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie di deontologia professionale e ordinamento forense.

Il Consiglio nazionale forense dovrà adottare un regolamento per stabilire modalità e condizioni di assolvimento dell’obbligo formativo, gestione e organizzazione della formazione, accreditamento dei soggetti terzi, misure premiali, ulteriori cause di esenzione e criteri per incentivare la formazione individuale.

La delega prevede anche la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche.

 

Specializzazioni forensi

 

La lettera n) dispone la definizione e razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi.

Il titolo di specialista sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi.

L’organizzazione dei corsi è affidata agli ordini territoriali, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università.

 

Albi, elenchi, registri e Cassa forense

 

La lettera o) riguarda l’istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri.

Presso ciascun consiglio dell’ordine territoriale dovrà essere istituito un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva e delle associazioni o società di appartenenza.

Sono previsti gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento saranno disciplinate da regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

È prevista l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, con accesso riservato a ordini, consigli distrettuali di disciplina, Consiglio nazionale forense e Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L’iscrizione all’albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa forense. La professione deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi espressamente previsti.

La delega prevede anche l’istituzione dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense.

 

Incompatibilità e attività compatibili

 

La lettera p) riformula il regime delle incompatibilità.

La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio dell’attività di notaio, con qualsiasi attività d’impresa svolta in nome proprio o per conto altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, salvo che si tratti di società tra avvocati.

Sono invece compatibili, tra l’altro, l’attività scientifica, letteraria, artistica e culturale; l’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; gli incarichi in procedure concorsuali o relative a crisi d’impresa; l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche; la carica di amministratore di condominio; l’attività di agente sportivo, l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi e l’attività di insegnamento dei professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

 

Avvocati degli uffici legali degli enti pubblici

 

La lettera q) disciplina gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, purché partecipati prevalentemente da enti pubblici.

La delega impone di assicurare piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

L’iscrizione nell’albo sarà obbligatoria per il compimento delle prestazioni riservate agli avvocati, che potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente pubblico presso cui l’avvocato è assunto con contratto di lavoro subordinato.

Il potere disciplinare sarà attribuito al consiglio distrettuale di disciplina competente.

 

Natura giuridica, funzioni e governance degli ordini forensi

 

Le lettere r), s), t) e u) riguardano natura giuridica, organizzazione e sistema elettorale degli ordini circondariali.

Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono configurati come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale. Agli ordini sono attribuite funzioni in materia di tenuta degli albi, vigilanza sul tirocinio e sulla condotta degli iscritti, formazione, tutela dell’indipendenza e del decoro professionale, pareri sui compensi, risoluzione delle contestazioni tra iscritti e clienti, rapporti con istituzioni e pubbliche amministrazioni.

La delega disciplina anche il finanziamento degli ordini, la possibilità di costituire o aderire a unioni regionali o interregionali, associazioni e fondazioni, l’istituzione dei comitati per le pari opportunità, camere arbitrali, organismi ADR e sportelli per il cittadino.

Per i consigli dell’ordine è prevista durata triennale, composizione da cinque a venticinque membri secondo il numero degli iscritti, e organi interni quali presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e organo di revisione.

Il sistema elettorale dovrà tutelare le minoranze, garantire l’equilibrio tra i sessi, consentire candidature individuali, regolare preferenze e voto anche con modalità informatiche, escludere l’elettorato attivo per gli avvocati sospesi e prevedere requisiti stringenti per l’elettorato passivo. È stabilito il limite di tre mandati consecutivi.

 

Consiglio nazionale forense

 

La lettera v) riguarda il Consiglio nazionale forense.

Il CNF resta disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ma la delega ne ridisegna composizione, durata, funzioni e sistema elettorale.

Il CNF dura in carica tre anni. I componenti devono essere avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo una limitata ipotesi di quarto mandato quando uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

La composizione tiene conto dei distretti di corte d’appello e del numero degli iscritti. L’elezione avviene da parte dei consigli dell’ordine mediante voto ponderato.

Al CNF sono attribuite funzioni di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale, emanazione e aggiornamento del codice deontologico, tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, coordinamento e indirizzo dei consigli dell’ordine, formazione, specializzazione, previdenza forense, proposta dei parametri per il compenso, pareri su proposte normative e amministrazione della giurisdizione disciplinare e ordinistica.

È prevista anche la possibilità di costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l’avvocatura o la giurisdizione e di istituire l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione.

 

Congresso nazionale forense

 

La lettera z) prevede che il Consiglio nazionale forense convochi il Congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

Il Congresso elegge l’organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali. Anche per tale organismo è previsto il limite di tre mandati consecutivi, con disciplina delle eventuali ipotesi di rieleggibilità.

 

Tirocinio per l’accesso alla professione

 

La lettera aa) riforma il tirocinio forense.

Il tirocinio avrà durata continuativa di diciotto mesi e consisterà nella formazione teorico-pratica del praticante avvocato, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione dello studio legale, nonché all’apprendimento dei princìpi etici e delle regole deontologiche.

Il tirocinio si articolerà nella pratica presso lo studio professionale di un avvocato e nella frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine mediante scuole forensi, anche in collaborazione con le università, oppure da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate.

Le modalità di istituzione delle scuole forensi, i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica, la gratuità per i praticanti con ISEE inferiore a soglia individuata dal CNF, i criteri di accreditamento, la selezione dei docenti, la formazione a distanza sincrona entro il limite del 40 per cento del monte orario e la prova finale saranno disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

La delega esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salve specifiche ipotesi: svolgimento integrale presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico; semestre in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali equivalenti; tirocinio anticipato, per non più di sei mesi, da parte degli studenti, anche fuori corso, che abbiano completato gli esami previsti per la laurea.

È ammesso lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché orari e modalità consentano l’effettivo svolgimento della pratica e non vi siano specifiche ragioni di conflitto di interessi.

Al praticante presso studio privato è riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio. Il superamento della prova finale dei corsi obbligatori diventa condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

 

Esame di Stato per l’accesso alla professione

 

La lettera bb) detta i criteri per la riforma dell’esame di Stato.

L’esame si svolgerà in un’unica sessione annuale e si articolerà in due prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato e di un atto giudiziario.

Le materie saranno scelte dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, con quesiti che richiedano conoscenze di diritto sostanziale e processuale.

La prova orale consisterà in un colloquio avente a oggetto la soluzione di un caso pratico, un quesito di diritto processuale, un quesito di diritto sostanziale, un quesito in una materia ulteriore scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico, internazionale privato e processuale e tributario, e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Le commissioni saranno composte da avvocati, magistrati, professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, con maggioranza di componenti avvocati.

I criteri di valutazione dovranno considerare chiarezza, logicità, rigore metodologico, capacità di soluzione di problemi giuridici, conoscenza teorica degli istituti, capacità interdisciplinare e tecniche di persuasione e argomentazione.

 

Sistema disciplinare forense

 

La lettera cc) riforma il potere disciplinare.

La potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina forense, con sede nel capoluogo distrettuale, composti da membri eletti dai consigli dell’ordine circondariali in numero parametrato alla composizione degli ordini e nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi.

I consigli distrettuali operano in adunanza plenaria o mediante sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato.

È previsto un consigliere istruttore, responsabile della fase preliminare, che nei sei mesi successivi alla nomina propone l’archiviazione o formula il capo di incolpazione.

Il procedimento disciplinare resta autonomo rispetto al processo penale. La sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta per esigenze istruttorie, ma non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado; è prevista la riapertura in caso di conflitto di giudicati.

La prescrizione dell’azione disciplinare è fissata in sei anni dal fatto e non può essere prolungata oltre un quarto, escluso il tempo di sospensione. La delega introduce un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, opponibile ma non impugnabile, nei confronti dell’iscritto che non abbia già subito due volte il medesimo provvedimento.

È prevista anche la riabilitazione dell’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

 

Articolo 2, commi 2 e 3
Abrogazioni, coordinamento e potere regolamentare

 

Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, prevedendo le opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Il comma 3 stabilisce che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

 

Articolo 3
Clausola di invarianza finanziaria

 

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica conferma che le disposizioni di delega non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per gli adempimenti del Ministero della giustizia relativi alla polizza assicurativa, ai parametri per il compenso, alla vigilanza su CNF e ordini circondariali e all’esame di Stato, l’attuazione è ricondotta alle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo alle scuole forensi, la relazione segnala che non si configurano adempimenti o finanziamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, essendo l’istituzione delle scuole rimessa ai consigli dell’ordine.




Credito d’imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

 

Per maggiori informazioni

 

Decreto direttoriale 31 luglio 2026 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Proroga dei termini

Il decreto 31 luglio 2026 proroga al 15 settembre 2026 i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

  • Decreto (Link al https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/DD-0058657-31-07-2026-nf.pdf)

 

Per maggiori informazioni vai sul portale Mimit (https://www.mimit.gov.it/) alla pagina Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali




Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell’ambito dell’adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall’OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati  possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

  • il trattamento contabile delle cripto-valute;
  • il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell’ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e dell’Organismo italiano di contabilità: l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne definisce l’inquadramento fiscale.

 

Le linee guida possono orientare anche le imprese esterne alla cooperative compliance

 

La portata operativa delle linee guida non deve essere circoscritta alle sole imprese già ammesse all’adempimento collaborativo.

Il Tax Control Framework costituisce, infatti, un modello strutturato di governo del rischio fiscale utilizzabile anche dalle imprese che non possiedono ancora i requisiti per l’accesso al regime. Sotto il profilo organizzativo, le linee guida rappresentano quindi un riferimento per la definizione della strategia fiscale, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la costruzione delle procedure di controllo, il monitoraggio e la mappatura dei rischi connessi ai processi aziendali e ai principi contabili.

Questa possibile estensione non deriva soltanto da una valutazione di buona governance. L’articolo 7-bis del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, prevede espressamente che i contribuenti privi dei requisiti per aderire all’adempimento collaborativo possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme all’articolo 4, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

La destinazione delle linee guida anche a tali soggetti è espressamente confermata nelle istruzioni relative alla Mappa dei rischi del settore assicurativo, nelle quali si precisa che il documento si rivolge anche ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere alla cooperative compliance, intendono optare per un TCF ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Occorre, tuttavia, distinguere due piani:

  • qualsiasi impresa può utilizzare le linee guida come benchmark volontario di governance e controllo interno;
  • gli effetti giuridici e sanzionatori del regime opzionale richiedono, invece, l’esercizio formale dell’opzione e il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

Il regime opzionale non determina l’ingresso nella cooperative compliance e non attribuisce integralmente i benefici propri dell’adempimento collaborativo. Riconosce, però, specifiche tutele per i rischi fiscali comunicati preventivamente mediante interpello, alle condizioni previste dall’articolo 7-bis, comprese la protezione sul piano delle sanzioni amministrative e, nei casi indicati dalla norma, la non punibilità per il delitto di dichiarazione infedele. Più nel dettaglio, all’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente.Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo 7-bis

 

Il nuovo sistema di aggiornamento continuo

 

Il provvedimento del 6 luglio 2026 non si limita ad aggiungere due casistiche.

Viene previsto che le istruzioni possano essere periodicamente integrate con ulteriori fattispecie relative ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili. I futuri aggiornamenti potranno inoltre essere adottati anche mediante la pubblicazione della versione integrata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata all’adempimento collaborativo.

Si consolida così un sistema documentale dinamico: il TCF non deve essere costruito come un assetto immutabile, ma deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei principi contabili, delle operazioni aziendali e dei relativi riflessi tributari (cfr. provvedimento prot. n. 200904/2026, punti 1.4 e 1.5).

 

Cripto-valute: classificazione contabile legata alla destinazione

 

La prima nuova scheda prende in esame una società che redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e detiene Bitcoin, Ethereum e Solana.

Le linee guida precisano che la fattispecie riguarda cripto-valute:

  • prive di consistenza fisica;
  • non emesse da un’autorità;
  • non rappresentative di un diritto contrattuale nei confronti di un’altra parte;
  • separatamente trasferibili.

L’assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali impone di applicare il percorso previsto dall’OIC 11 per le fattispecie non espressamente regolate.

 

Detenzione durevole

 

Quando le cripto-valute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e inizialmente iscritte al costo di acquisto.

Secondo le linee guida, tali attività non devono essere assoggettate ad ammortamento, poiché la loro utilità non si esaurisce secondo un periodo predeterminato. Restano invece applicabili le regole dell’OIC 9 sulle perdite durevoli di valore; il valore recuperabile è individuato nel fair value, al netto dei costi di vendita.

 

Detenzione per la vendita

 

Quando, invece, le cripto-valute sono destinate alla vendita nell’ambito dell’ordinaria attività della società, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino.

In tal caso, l’iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto e la valutazione successiva al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, rappresentato dal fair value al netto dei costi di vendita.

 

Cripto-attività: neutralità fiscale delle valutazioni

 

Sul piano tributario, la scheda richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, secondo il quale i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.

La neutralità opera sia ai fini IRES sia ai fini IRAP e prescinde dalla classificazione contabile adottata.

Ne consegue che:

  • se le cripto-valute sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, le eventuali svalutazioni per perdite durevoli rilevate a conto economico non assumono rilevanza fiscale;
  • se sono iscritte tra le rimanenze, le variazioni contabili derivanti dalla valutazione del magazzino devono essere neutralizzate nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento o in diminuzione.

L’irrilevanza riguarda i soli fenomeni valutativi. Restano fiscalmente rilevanti gli eventi realizzativi, quali la cessione contro valuta avente corso legale o la permuta con altri beni o con altre cripto-attività, secondo quanto precisato nella scheda (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile delle cripto-valute»).

 

Diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura: prevale la natura obbligatoria

 

La seconda scheda prende in esame un contratto decennale con il quale una società acquisisce l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata, quale una determinata tratta di fibra ottica, versando anticipatamente l’intero corrispettivo.

La proprietà dell’infrastruttura e gli obblighi di manutenzione restano in capo al fornitore.

Secondo le istruzioni, la qualificazione dell’operazione dipende dall’analisi concreta del contratto. Nella fattispecie esaminata, il diritto attribuito all’utilizzatore ha natura obbligatoria, e non reale, perché:

  • il fornitore mantiene la proprietà del bene;
  • il cessionario non può intervenire autonomamente sull’infrastruttura;
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del fornitore;
  • sono necessarie attività del concedente affinché il diritto possa essere esercitato.

Il contratto risulta pertanto assimilabile a una locazione. La corresponsione anticipata e in unica soluzione del prezzo non è sufficiente, da sola, a trasformare il rapporto in un trasferimento di diritto reale.

 

Corrispettivo anticipato da ripartire lungo la durata del contratto

 

Sul piano contabile, la società deve iscrivere il corrispettivo anticipato tra i risconti attivi e imputare annualmente la quota di competenza alla voce B8 del conto economico, relativa ai costi per godimento di beni di terzi.

Sul piano fiscale, occorre distinguere:

  • se il contratto è qualificabile come locazione operativa, la ripartizione contabile del costo lungo la durata del contratto assume rilevanza fiscale in base al principio di derivazione dell’articolo 83 del TUIR;
  • se il contratto presenta i caratteri della locazione finanziaria, la deduzione deve rispettare il periodo minimo previsto dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.

In nessuno dei due casi il corrispettivo iniziale può essere integralmente dedotto nel periodo in cui viene pagato: il costo deve essere ripartito secondo competenza, lungo la durata contrattuale o, se più lungo, lungo il periodo fiscale minimo previsto per il leasing (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura»).

 

 

Il percorso delle linee guida

 

Provvedimento 10 gennaio 2025, prot. n. 5320

 

Il provvedimento costituisce l’atto di base del nuovo sistema standardizzato. Ha approvato:

  • le linee guida per la redazione del documento che disciplina il Tax Compliance Model;
  • le indicazioni per la certificazione del TCF;
  • la Mappa standardizzata dei rischi e dei controlli fiscali per il settore industriale.

Lo stesso provvedimento ha previsto che il sistema possa essere periodicamente aggiornato mediante ulteriori istruzioni dedicate ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321934

 

Il primo aggiornamento ha approvato tre schede operative:

  • Recesso anticipato da un commodity swap – Il provento derivante dall’estinzione anticipata dello strumento di copertura assume rilevanza contabile e fiscale secondo il progressivo riversamento della riserva di cash flow hedge, anziché integralmente nell’esercizio dell’incasso.
  • Concessione a tempo determinato del diritto di superficie – Il canone periodico è qualificato contabilmente e fiscalmente come ricavo, e non come plusvalenza, e concorre al reddito secondo la maturazione contrattuale.
  • Prestito obbligazionario convertibile a tasso zero – La scheda disciplina la separazione contabile tra componente di debito e componente di patrimonio netto, la rilevanza fiscale degli interessi passivi sostanziali determinati con il costo ammortizzato e gli effetti della conversione o del mancato esercizio del diritto.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321940

 

Con un distinto provvedimento adottato nella stessa data sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali delle imprese assicurative.

Il documento individua i processi, le attività e i rischi fiscali minimi del settore, le modalità di valutazione del rischio inerente e residuo, i controlli di primo e secondo livello e gli adempimenti del certificatore.

La Mappa standardizzata costituisce un minimum standard: deve essere integrata da ciascuna impresa in funzione delle proprie caratteristiche organizzative, operative e contabili. Le stesse linee guida dichiarano espressamente di rivolgersi anche alle imprese che adottano volontariamente un TCF certificato ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Provvedimento 28 gennaio 2026, prot. n. 33973

 

Il successivo aggiornamento ha approvato due ulteriori schede.

La prima riguarda la retrodatazione di una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS. In assenza di una disciplina specifica nell’IFRS 3, la società può adottare, nel rispetto dello IAS 8, una policy basata sulla continuità dei valori e sulla retrodatazione contabile. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 172, comma 9, del TUIR, la retrodatazione contabile consente anche la retrodatazione fiscale della fusione.

La seconda scheda disciplina i piani di stock option e stock grant dei soggetti OIC adopter. L’OIC 11 consente, in assenza di una disciplina nazionale specifica, di assumere come riferimento l’IFRS 2, purché compatibile con i postulati del bilancio. Per i piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o successivi, la deduzione fiscale è rinviata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti; in caso di mancato esercizio, gli oneri restano indeducibili e la riserva assume, ai fini fiscali, natura di riserva di utili.

 

Un modello di compliance progressivamente esteso

 

Il nuovo provvedimento conferma, dunque, la progressiva trasformazione del TCF da modello organizzativo costruito liberamente dal contribuente a sistema maggiormente standardizzato, certificabile e soggetto ad aggiornamento continuo.

Le nuove schede non costituiscono principi contabili generali né interpretazioni applicabili automaticamente a ogni operazione. Ogni documento precisa che le conclusioni valgono per la specifica fattispecie descritta e possono essere riconsiderate qualora, in sede di controllo, emerga un quadro informativo diverso o più completo.

La loro rilevanza operativa resta comunque ampia: oltre a guidare le imprese ammesse o interessate alla cooperative compliance, esse forniscono un catalogo di rischi e di soluzioni organizzative utilizzabile anche dalle imprese di minori dimensioni per costruire un presidio fiscale coerente, documentabile e, quando ricorrono le condizioni, certificabile.




Bonus e stock options nel settore finanziario: approvate le regole per evitare l’addizionale del 10 per cento

Operativa la nuova disciplina che consente di non applicare l’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, prot. n. 2026/223895, sono state definite le modalità e i termini di attuazione dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di Bilancio 2026 – e, al ricorrere delle condizioni stabilite, esclude l’applicazione dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

 

Ambito soggettivo della disciplina

 

Le disposizioni attuative si applicano ai soggetti che erogano emolumenti variabili sotto forma di bonus e stock options:

  • ai dirigenti operanti nel settore finanziario;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel medesimo settore.

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dal provvedimento attuativo, l’aliquota addizionale non trova applicazione (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punti 1.1 e 1.2).

 

L’accesso alla disciplina di favore dipende, pertanto, da una scelta e da un adempimento del soggetto che eroga le remunerazioni: non è il dirigente o il collaboratore a effettuare il versamento richiesto per la disapplicazione dell’imposta.

 

Versamento agli enti del Terzo settore almeno pari al doppio dell’addizionale

 

La disapplicazione dell’addizionale è subordinata al versamento, da parte del soggetto erogatore, di una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento.

Il versamento deve essere effettuato a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. a)).

 

Gli enti beneficiari non possono:

  • controllare, direttamente o indirettamente, il soggetto che eroga le remunerazioni;
  • essere controllati dal soggetto erogatore;
  • essere controllati dallo stesso soggetto che controlla l’erogatore.

 

La disposizione anti abuso intende quindi escludere dal meccanismo agevolativo i versamenti effettuati in favore di enti inseriti nella medesima sfera di controllo del soggetto erogatore.

Il versamento deve inoltre riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta e non può essere parametrato soltanto a una parte delle remunerazioni variabili o dell’imposta potenzialmente applicabile (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. b)).

 

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico

 

La somma destinata agli enti del Terzo settore deve essere versata mediante bonifico (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.1).

Il provvedimento contiene, tuttavia, una disposizione di salvaguardia per i pagamenti effettuati prima della sua pubblicazione. Sono considerati validi anche i versamenti eseguiti anteriormente al 30 luglio 2026 con strumenti diversi dal bonifico, purché:

  • siano stati effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili;
  • risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario.

La previsione consente, quindi, di riconoscere i versamenti già eseguiti nel corso del 2026, a condizione che siano verificabili la provenienza delle somme, la loro destinazione e l’effettiva acquisizione da parte dell’ente del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.2).

 

Versamento insufficiente: integrazione entro 60 giorni

 

Il provvedimento disciplina anche l’ipotesi in cui, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che la somma già versata agli enti del Terzo settore sia inferiore al doppio dell’addizionale effettivamente dovuta.

L’insufficienza del versamento non determina automaticamente la decadenza dal beneficio. Il soggetto erogatore può integrare la somma inizialmente versata, corrispondendo agli enti del Terzo settore la differenza necessaria per raggiungere l’importo minimo richiesto.

L’integrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dal termine del 16 marzo). La conservazione del beneficio è quindi subordinata al tempestivo versamento della differenza (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.3).

 

Indicazione dei versamenti nel modello Redditi

 

I soggetti erogatori devono indicare nel proprio modello Redditi, relativo al periodo d’imposta nel quale i versamenti sono stati effettuati:

  • l’ammontare delle somme versate;
  • i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.

 

Devono inoltre conservare idonea documentazione attestante:

  • l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta;
  • l’importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

 

La documentazione dovrà quindi consentire di verificare sia la corretta determinazione dell’imposta non applicata sia il rispetto del rapporto minimo di due a uno tra il versamento effettuato e l’addizionale complessivamente dovuta (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.4).

 

Mancata applicazione dell’addizionale da attestare nella CU

 

Nella Certificazione unica (CU) relativa all’anno nel quale i dirigenti o i collaboratori ricevono gli emolumenti variabili, il sostituto d’imposta deve attestare l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L’indicazione nella CU consente di documentare che la mancata trattenuta dell’addizionale non deriva da un’omissione del sostituto, ma dall’applicazione della nuova disciplina agevolativa (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.5).

 

Decorrenza dalle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2026

 

Le disposizioni attuative si applicano alle remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.1).

Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere le informazioni relative ai versamenti sarà approvato nel 2027, il provvedimento introduce una specifica disciplina transitoria.

I versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, qualora questa sia anteriore al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nel medesimo modello dovranno essere riportati anche i versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.2).

 

Una scelta da programmare sull’intero periodo d’imposta

 

Il provvedimento attuativo completa il quadro della nuova disciplina, subordinando la disapplicazione dell’addizionale a condizioni quantitative, finanziarie, documentali e dichiarative puntualmente individuate.

La scelta deve essere effettuata considerando:

  • l’ammontare complessivo delle remunerazioni variabili erogate nel periodo;
  • l’addizionale del 10 per cento che risulterebbe complessivamente dovuta;
  • il versamento minimo da effettuare agli enti del Terzo settore;
  • gli eventuali conguagli;
  • gli obblighi di indicazione nel modello Redditi e nella Certificazione unica.



Voucher Cloud Computing & Cybersecurity. Pronto l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall’articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/ da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti.

 

Obiettivi e ambito di applicazione del Voucher Cloud & Cybersecurity

 

Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

 

Servizi agevolabili 

 

Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

  • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
  • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

  • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • sottoscrizione di un abbonamento;
  • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

  • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

 

Le agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l’importo di 20 mila euro.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, di cui la prima all’avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa e la seconda ed ultima a seguito dell’avvenuta ultimazione del piano, fermo restando la possibilità di richiedere l’erogazione in una unica quota a seguito della realizzazione dell’intero piano di spesa.

 

Procedure di accesso alle agevolazioni

 

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale, in esito alla formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili.

 

 

Vedi anche:

Link esterni al sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Normativa

 

Fonte: sito web Ministero delle Imprese e del Made in Italy – https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alla-domanda-di-servizi-di-cloud-computing-e-cyber-security

 

 

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, IVA edilizia e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L’Agenzia esclude l’utilizzo della dichiarazione integrativa come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un’associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata al 31 luglio 2026.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026

Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 139 del 10/07/2026

Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l’attività prosegue; l’interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d’azienda assegnato con la scissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell’attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d’azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è finalizzata alla cessazione dell’attività, l’impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L’interconnessione dei beni in un periodo d’imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall’interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 140 del 10/07/2026

Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell’atto non sconta un ulteriore bollo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell’area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima  emesso in formato digitale quale ”unicum inscindibile‘, nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ”ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale” dello stesso – Assorbimento dell’imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l’imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l’atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 141 del 10/07/2026

Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell’esenzione prevista per cause e attività conciliative di modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un’attività conciliativa. Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 142 del 13/07/2026

Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell’operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.
  • Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
  • Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Risposta n. 143 del 13/07/2026

Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell’effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l’acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, non il solo possesso formale della maggioranza dei voti. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell’organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un quorum statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all’imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 144 del 13/07/2026

Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d’imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull’intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all’intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l’intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 146 del 16/07/2026

Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026 – Oggetto: TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del trust e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

 

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026 – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.
Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
In particolare, il comma 8-ter dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è quindi ammessa. 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, ricorda “che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ‘ripensamento’) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell’ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell’articolo 2″.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.
Circolare Agenzia delle entrate n. 25  del 19 giugno 2012, punto 2.2.
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell’8 aprile 2022.
Istruzioni modello CNM 2026

 

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il beneficiario è residente in Stati white list e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall’imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati white list – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

 

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o switch e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un’associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota del 10 per cento può applicarsi se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del 22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale.

L’istante chiedeva se l’intervento potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L’Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell’aliquota ridotta sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione. In particolare, la “delegazione comunale” è una struttura amministrativa decentrata dell’ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell’associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l’immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi, spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale e non può fruire dell’aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell’articolo 56-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall’attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale. Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell’ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all’attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 152 del 31/07/2026

Passaggio generazionale: conferimento in holding e cessione di minoranza non fanno decadere dall’esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in holding e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l’atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell’imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

 


 

Vuoi capire subito l’impatto operativo delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate?

 

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

 

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzaefisco.com hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate e verificabili in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– supporto operativo per l’analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
– uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all’applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

 

Attualmente disponibile con l’ Offerta Benvenuto -30%:

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Gli approfondimenti

 

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi dimpresa e dellinsolvenza

L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Giurisprudenza

Tribunali:

 

Crisi dimpresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

 

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di cram down nellaccordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale allesito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

 

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata

Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dellinsolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026 – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l’inammissibilità del concordato semplificato proposto all’esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l’esito negativo del pignoramento, l’esposizione tributaria e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dellaccordo, senza cram down

Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026 – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione – Esclusione del cram down

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dellIVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzosa – Autorizzazione allesecuzione.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell’Erario in caso di mancata adesione.

 

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026 – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.

Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l’omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata lesecuzione dellaccordo con lAgenzia delle entrate

Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026 – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale allesecuzione dellaccordo.

Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell’accordo e della regolarità della documentazione allegata.

 

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 20-1/2025 – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dellimpresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.

L’esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Esoneri al 100%: dall’INPS le istruzioni operative per stabilizzare giovani e assumere madri con tre figli

L’INPS, con il messaggio n. 2518 e la circolare n. 82, entrambi del 29 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative per la fruizione di due esoneri contributivi al 100 per cento: l’incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 e l’agevolazione per l’assunzione di madri con almeno tre figli.

Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Istituto previdenziale comunica l’apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative all’incentivo alla stabilizzazione previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026. Il beneficio consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore, per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani con meno di 35 anni mai occupati a tempo indeterminato. Il rapporto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e non deve avere durata effettiva superiore a dodici mesi. Le istanze sono presentate tramite il Portale delle Agevolazioni – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA.

Il messaggio disciplina anche la gestione dell’autorizzazione Inps, il termine perentorio di 10 giorni per la trasformazione in caso di domanda preventiva, l’esposizione nel flusso UniEmens mediante i codici ESTA, L651 e L652, nonché il coordinamento con incentivi non cumulabili, in particolare con l’esonero giovani under 30 “GECO”, che deve essere restituito prima dell’applicazione del nuovo beneficio al 100 per cento.

Parallelamente, con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’Inps con il fornisce le istruzioni per l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della legge n. 199/2025, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

La durata dell’esonero varia in funzione del rapporto: 12 mesi per assunzioni a termine, anche in somministrazione; 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto agevolato a tempo indeterminato; 24 mesi per assunzioni direttamente a tempo indeterminato. Restano esclusi lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente. La domanda deve essere presentata tramite il modulo telematico ELM3 nel Portale delle Agevolazioni; la fruizione avviene tramite UniEmens, con specifiche codifiche per PosContributiva, PosAgri e ListaPosPA.

 

Riferimenti normativi e documentali

Circolare Inps n. 82 del 07/29/2026

Circolare Inps n. 82 del 29 luglio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Assunzione di donne madri di almeno tre figli prive di impiego da almeno sei mesi – Esonero contributivo del 100 per cento entro il limite annuo di 8.000 euro – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Esonero contributivo donne madri di almeno tre figli: beneficio del 100 per cento per i datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; requisiti soggettivi, durata 12, 18 o 24 mesi, modulo ELM3, flussi UniEmens, recupero arretrati e istruzioni contabili

 

Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026

Messaggio Inps n. 2518 del 29 luglio 2026, con oggetto:: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato – Apertura procedura telematica nel Portale delle Agevolazioni – Fruizione tramite flussi UniEmens – Istruzioni contabili – Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

Incentivo alla stabilizzazione 2026: esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 500 euro mensili, per trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato relativi a giovani under 35; modulo ESTA, termini procedurali, UniEmens, incompatibilità con incentivo GECO e variazioni al piano dei conti

 




Alert – Transizione 4.0 – Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l’invio non si perfeziona la procedura per la fruizione del credito

Aggiornamento del 31.07.2026

Vedi la proroga al 15 settembre 2025. Il posticipo riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026

 

Ultimi giorni per le imprese che hanno ultimato entro il 30 giugno 2026 gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 rientranti nella procedura di prenotazione delle risorse prevista per il 2025. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso la piattaforma del GSE.

Scadenza è di estrema importanza per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta Transizione 4.0 relativo agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi riconducibili all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro venerdì 31 luglio 2026.

Il termine riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e quelli effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che, entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse stato pagato un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il termine del 31 luglio 2026, già previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, è stato confermato dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 28 gennaio 2026.

La comunicazione di completamento costituisce il passaggio conclusivo della procedura prevista per la prenotazione e la successiva utilizzazione del credito.

Le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva e la comunicazione preventiva con acconto devono quindi completare l’iter entro il 31 luglio, indicando i dati definitivi dell’investimento realizzato e del credito maturato.

Non è sufficiente avere effettuato l’investimento, versato l’acconto e assolto i precedenti adempimenti: il decreto stabilisce espressamente che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Allo stato della disciplina ufficiale non risulta prevista una procedura di regolarizzazione della comunicazione trasmessa oltre il termine.

 

Come effettuare l’invio

 

La comunicazione deve essere presentata mediante i servizi informatici messi a disposizione dal GSE, nella sezione dedicata a Transizione 4.0, selezionando la tipologia «Completamento».

 

Quando sarà possibile compensare il credito

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente e l’importo del relativo credito, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia. (Il credito deve risultare visibile nel cassetto fiscale).




Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): domande entro il 30 settembre 2026

L’Inps, con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del D.L. n. 60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.

Bonus giovani

Per favorire l’occupazione stabile dei giovani, il decreto Coesione (art. 22) ha introdotto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per:

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione è riconosciuta fino a un massimo di 500 euro mensili per lavoratore, al netto dei premi e dei contributi INAIL. Inoltre, per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il massimale sale a 650 euro mensili per lavoratore. Le istruzioni operative sono state fornite con la circolare Inps 12 maggio 2025, n. 90 e con il messaggio 18 giugno 2025, n. 1935.

 

Bonus donne

Per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro anche nelle regioni della ZES Unica, l’articolo 23 del decreto Coesione ha previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’assunzione a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. L’incentivo ha una durata massima di 24 mesi e può raggiungere un importo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Le indicazioni amministrative per la gestione del beneficio sono contenute nella circolare Inps 12 maggio 2025, n. 91.

 

Bonus ZES Unica Mezzogiorno

Per sostenere lo sviluppo occupazionale nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, l’art. 24 del decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratore, esclusi i premi e i contributi INAIL.

La misura è stata illustrata con circolare Inps 3 febbraio 2026, n. 10.

 

Documentazione richiamata

 

Bonus Giovani: esonero contributivo totale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35

Circolare Inps n. 90 del 12 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani – Esonero contributivo totale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35 – Misura ordinaria e maggiorata per la ZES unica – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Donne: esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate

Circolare Inps n. 91 del 12 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Donne – Esonero contributivo del 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Giovani: incremento occupazionale netto obbligatorio per assunzioni e trasformazioni dal 1° luglio 2025

Messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani – Aggiornamento dei requisiti e delle indicazioni operative – Incremento occupazionale netto per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 – Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus ZES unica: esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, Marche e Umbria

Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica – Estensione a Marche e Umbria – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Giovani, Donne e ZES unica: istanze per gli esoneri contributivi entro il 30 settembre 2026

Messaggio INPS n. 2451 del 23 luglio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES unica – Termine ultimo per l’invio delle istanze di riconoscimento degli esoneri – Presentazione delle domande entro il 30 settembre 2026 – Articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95




Inps: esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud estesi al settore dell’intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

L’Inps, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’“Esonero giovani under 36” e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L’estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. (Così, comunicato Stampa Inps del 27 luglio 2026)

 

Esonero giovani under 36 e Decontribuzione Sud: estensione agli agenti e intermediari delle assicurazioni per effetto della norma di interpretazione autentica della legge di Bilancio 2026; gestione arretrati, codici ATECO, richieste tramite Cassetto previdenziale, flussi Uniemens e istruzioni contabili

Link al testo della circolare Inps  n. 80 del 24 luglio 2026,  con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Norma di interpretazione autentica riguardante le misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199




Cassetto fiscale, più atti e informazioni nella sezione “l’Agenzia scrive”

Al via il nuovo servizio per consultare avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento parziale “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela e lo stato dell’iter procedimentale. In prima applicazione accesso riservato ai contribuenti destinatari, ai rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate.

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione L’Agenzia scrive è attivo il servizio che consente di consultare determinate tipologie di atti impositivi e le informazioni relative al relativo iter procedimentale.

La novità riguarda, in particolare, alcune categorie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela, parziale o totale. Per gli avvisi saranno inoltre disponibili informazioni sullo stato del procedimento.

Nel dettaglio, nella sezione “L’Agenzia scrive” confluiscono:

  • gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, relativi all’atto di compravendita ed eventualmente al collegato atto di mutuo;
  • gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” di cui all’articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
  • le informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

In fase di prima applicazione, la consultazione è limitata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

La nuova funzione rafforza il ruolo del Cassetto fiscale come punto di accesso unitario alle informazioni tributarie del contribuente. Il servizio già consente la consultazione di dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, rimborsi, versamenti, atti registrati, comunicazioni di compliance, comunicazioni di irregolarità, crediti IVA, crediti agevolativi, contributi a fondo perduto, dati ISA, comunicazioni relative al concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento, leasing o acquisto nautica, condono e stato di iscrizione al Vies.

Particolare attenzione va posta al regime di accesso. Gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, secondo quanto indicato dall’Agenzia, non possono consultare gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” e i relativi provvedimenti di autotutela.

Tali atti sono attualmente consultabili soltanto dai contribuenti cui sono indirizzati, dai rappresentanti legali e dalle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

Per l’accesso tramite persona di fiducia rilevano le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. Per la delega agli intermediari, invece, continuano ad applicarsi le regole della delega unica, disciplinata dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal provvedimento del 20 maggio 2025.

 

 

Vedi anche:

Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive” disponibili avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento parziale automatizzati e relativi provvedimenti di autotutela

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026, prot. n. 210791/2026, recante: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell’area riservata della funzione di consultazione degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale», pubblicato il 16.07.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rottamazione-quinquies, prima o unica rata in scadenza. Termine di pagamento anche per la quater e i riammessi

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

 

Moduli di pagamento

 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quinquies: per la rata unica c’è tempo fino al 5 agosto

 

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

 

Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione

 

Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

 

Il calendario online con tutte le scadenze

 

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 luglio 2026)




Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto “Omnibus” su redditi, successioni, IVA, accise, controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come Atto del Governo n. 430, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell’ambito della riforma tributaria.

L’intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell’ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da 28 articoli, organizzati in 10 Titoli.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Le prime disposizioni riguardano i redditi di lavoro dipendente. In particolare, l’articolo 1 interviene sul trattamento fiscale dei familiari a carico, modificando l’articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di welfare aziendale e agevolazioni riferite ai familiari. L’articolo 2 corregge la disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli optional e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il Titolo II contiene una misura in materia di redditi di lavoro autonomo. L’articolo 3 disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva, salva l’ipotesi in cui il credito d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai redditi d’impresa. L’articolo 4 reca modifiche di coordinamento in materia di determinazione del reddito delle imprese agricole. L’articolo 5 interviene sul processo di avvicinamento tra valori contabili e fiscali, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali.

Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti. In particolare, viene prevista una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il Titolo IV riguarda la fiscalità internazionale. L’articolo 10 disciplina il riporto delle perdite estere definitive nell’ambito di operazioni di fusione, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea. L’articolo 11 interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di imposizione minima globale, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull’imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l’articolo 12 modifica la disciplina del diritto alla detrazione, ampliando l’arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell’imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il Titolo VI contiene interventi in materia di accertamento e tributi indiretti. Gli articoli 13, 14 e 15 modificano la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale e dei relativi interessi. L’articolo 16 interviene sull’adempimento collaborativo, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. L’articolo 17 modifica la disciplina delle sanzioni per visto di conformità infedele, individuando la Direzione provinciale competente per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell’ambito dei controlli e della semplificazione, l’articolo 18 introduce l’obbligo di attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L’articolo 19 disciplina le procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare. L’articolo 20 elimina, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento collegata all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L’articolo 21 modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell’amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L’articolo 22 aumenta dall’ 11 al 20 per cento l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L’articolo 23 introduce una disciplina specifica per l’affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell’imposta sostitutiva e l’esclusione della rateizzazione.

Il Titolo VIII riguarda gli enti del Terzo settore. L’articolo 24 introduce una disposizione speciale in materia di IRAP, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d’imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.

Gli articoli 25 e 26 riguardano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, l’articolo 25 estende l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. L’articolo 26 reca modifiche in materia di accise, con interventi sul gas naturale, sull’energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell’Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l’articolo 27, recante disposizioni finanziarie, e l’articolo 28, che prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con l’Atto del Governo n. 430 prosegue, dunque, l’opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo schema di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l’obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

 

Link documentali

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere.

 

 




Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto si inserisce nella disciplina attuativa della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, agli Allegati IV e V e agli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto dà attuazione alla fase successiva alla comunicazione preventiva già disciplinata dal decreto direttoriale 11 giugno 2026. In particolare, consente alle imprese di trasmettere la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento, a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La comunicazione di conferma deve indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Il decreto approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sulla piattaforma.

Resta invece rinviata a un successivo provvedimento direttoriale l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, che rappresenteranno la fase conclusiva del procedimento di accesso al beneficio.

In pratica, il decreto direttoriale segna quindi il passaggio dalla prenotazione alla conferma dell’avvio dell’investimento. Per le imprese diventa centrale verificare la coerenza tra comunicazione preventiva, ordini, acconti versati, fatture e beni agevolabili, poiché la comunicazione di conferma costituisce uno snodo essenziale nel percorso di accesso all’iperammortamento 2026.

 


Anche questo decreto entra nel patrimonio informativo di ai.finanzaefisco.com

Il decreto direttoriale MIMIT 20 luglio 2026 sul Nuovo Piano Transizione 5.0 aggiorna il patrimonio documentale e operativo di ai.finanzaefisco.com, il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario di Finanza & Fisco.

Uno strumento pensato per chi deve passare rapidamente:

dal testo del provvedimento
alla corretta applicazione operativa.

Con ai.finanzaefisco.com puoi consultare e interrogare, in un unico ambiente, normativa, prassi, giurisprudenza, documenti attuativi e approfondimenti Finanza & Fisco, ottenendo risposte documentate in pochi secondi.

Per l’iperammortamento 2026 e il Nuovo Piano Transizione 5.0 significa poter lavorare con maggiore controllo su:

– requisiti soggettivi e oggettivi;
– comunicazione preventiva;
– comunicazione di conferma dell’investimento;
– acconto del 20 per cento;
– modelli, istruzioni operative e successivi adempimenti GSE;
– documentazione tecnica e contabile.

Meno tempo a cercare. Più tempo a decidere.
Più sicurezza nell’analisi. Più forza nella risposta professionale.

ai.finanzaefisco.com
Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario.




Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l’esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti  dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Si ricorda che il comma 8-ter.1 allarticolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

 

La nuova modulistica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, deve essere utilizzata a decorrere dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno invece essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. Si tratta, quindi, della finestra operativa per le residue ipotesi di opzione ancora praticabili in materia di Superbonus, in particolare con riferimento agli interventi agevolati nei territori colpiti da eventi sismici e alle fattispecie che rientrano nelle deroghe al blocco delle cessioni.

Il provvedimento interviene in continuità con il precedente Provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321370, le cui disposizioni restano applicabili, in quanto compatibili, per quanto non espressamente regolato dal nuovo Provvedimento. L’ Atto del 2025 aveva già definito la disciplina generale per le comunicazioni relative alle spese 2025, compresi visto di conformità, asseverazioni, modalità di invio, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, utilizzo dei crediti e successive cessioni.

Sul piano procedurale, il modello conferma l’impianto precedente: la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica; per gli interventi su singole unità immobiliari l’invio è effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici può intervenire anche l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato, con validazione del visto e delle asseverazioni. Restano indispensabili il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, energetiche o sismiche, la cui indicazione errata o incongruente può determinare lo scarto della comunicazione.

Particolare attenzione va posta ai controlli automatici: il provvedimento prevede infatti che l’Agenzia delle entrate, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio, verifichi il contenuto delle comunicazioni, con possibile scarto in presenza di anomalie o incoerenze. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione comporta l’inefficacia dell’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In Conclusione, il nuovo provvedimento aggiorna il modello al perimetro del Superbonus 2026, conferma la scadenza del 16 marzo 2027 e rinvia, per gli aspetti generali ancora compatibili, alle regole già fissate dal provvedimento del 7 agosto 2025.




Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

L’Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l’Agenzia stessa e l’Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto. Di seguito il comunicato stampa.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026

 

“Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio.

In realtà:

  • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
  • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle
  • dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
  • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

 

Scadenze

 

Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti”.

 

 




I principi di diritto dell’Agenzia delle entrate 2025 e 2026

Offerta Benvenuto 2026

 

2025


Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025

Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della branch e impone una nuova identificazione fiscale in Italia

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera (“casa madre”) con un’altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Principio di diritto n. 2 dell’11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare –  Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell’Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento»

 

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

 

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un’attività economica effettiva non rientra tra i passive income e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Controlled Foreign Companies (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai passive income rilevanti ai fini della disciplina CFC (Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da fair value dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 –  Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell’intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l’erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

 

 

2026


Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026

Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa (se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale

RIS-Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

 

 

 

Principi di diritto dell’Agenzia delle entrate dal 2018 al 2024: ora consultabili in ai.finanzaefisco.com

I Principi di diritto dell’Agenzia delle entrate rappresentano uno strumento essenziale per orientarsi nei casi fiscali più complessi: IVA, imposte dirette, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, agevolazioni, adempimenti e rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Per consultarli, confrontarli e utilizzarli operativamente, sono disponibili in:

ai.finanzaefisco.com
Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per professionisti che lavorano ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzaefisco.com puoi interrogare l’archivio Finanza & Fisco e ottenere risposte documentate, verificabili e collegate alle fonti, anche sui Principi di diritto dell’Agenzia delle entrate pubblicati dal 2018 al 2024.

Dalla semplice ricerca del documento alla ricostruzione del principio applicabile al caso concreto: meno tempo speso a cercare, più tempo dedicato a decidere.

ai.finanzaefisco.com
Il supporto operativo per commercialisti, tributaristi, consulenti, revisori e operatori fiscali.




Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a Finanza & Fisco o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Accertamenti bancari. L’autorizzazione diventa il titolo verificabile della ingerenza nei dati del contribuente
di Enrico Molteni

ISA 2026, rinnovo del CPB e benefici premiali: i chiarimenti della circolare n. 4/E
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti bancari

 

Indagini bancarie: la Cassazione riscrive i limiti dell’acquisizione dei dati bancari alla luce della CEDU. Chiariti anche i rimedi contro il travisamento della prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Travisamento della prova – Nozione – Rimedi – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Ammissibilità – Presupposti e limiti • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attribuzioni e poteri degli uffici – Indagini bancarie – Accertamenti bancari – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Acquisizione di dati, notizie e documenti presso intermediari finanziari – Autorizzazione dell’organo sovraordinato – Art. 32, primo comma, n. 7), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Art. 51, secondo comma, n. 7), DPR 633/1972 – Natura preparatoria e organizzativa dell’autorizzazione – Rilettura convenzionalmente ed eurounitariamente orientata – Art. 8 CEDU – Artt. 7, 8 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 – Autorizzazione quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari – Necessaria preesistenza alle indagini – Contenuto minimo verificabile – Presupposti, oggetto e limiti dell’accesso – Specifica contestazione del contribuente – Autorizzazione mancante o inidonea – Inutilizzabilità delle risultanze bancarie – Invalidità dell’avviso di accertamento nella parte fondata su tali dati – Rinvio al giudice di merito per la verifica della residua tenuta della pretesa – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Conformi pubblicate su www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati e utilizzate per aggiornare e addestrare ai.finanzaefisco.com.

 

SENTENZA/ORDINANZA (N. E DATA) OGGETTO DECISIONE RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE RILEVANTI
Cass. Ord. n. 19960 del 15-6-2026 Mancata allegazione o conoscibilità del contenuto essenziale dell’autorizzazione La mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabile la documentazione bancaria. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972 Conferma principio di trasparenza e diritto di difesa
Cass. Ord. n. 20609 del 18-6-2026 Accertamento tributario – Indagini bancarie – Autorizzazione alle indagini L’autorizzazione ex art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972 deve essere preesistente, motivata e conoscibile. Mancanza o inidoneità rende inutilizzabili le risultanze bancarie e invalida l’avviso di accertamento. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, sentenza CEDU Ferrieri-Bonassisa Conferma che senza autorizzazione valida, dati bancari non possono essere usati
Cass. Ord. n. 20694 del 18-6-2026 Indagini bancarie – Rivalutazione quadro indiziario residuo In caso di inutilizzabilità delle risultanze bancarie per mancanza di autorizzazione, si rivaluta il quadro indiziario residuo con altri elementi (es. valori OMI, mutuo). Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, art. 8 CEDU Valutazione complessiva del quadro probatorio residuo
Cass. Ord. n. 20978 del 20-6-2026 Indagini bancarie -Società-schermo e responsabilità fiscale In caso di società utilizzata come schermo, è possibile imputare il reddito alla persona fisica secondo art. 37 DPR 600/1973.

Necessaria prova del totale asservimento della società alla persona fisica.

Mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabili i dati bancari acquisiti.

Art. 37 DPR 600/1973, art. 32 DPR 600/1973 Imputazione reddito a persona fisica se società schermo; dati bancari inutilizzabili senza autorizzazione

 

Tribunali:

Sezioni Lavoro

 

 

Dichiarazione dei redditi – Emendabile anche ai fini previdenziali

 

Quadro RR, Quadro LM ed errori dichiarativi: la pretesa contributiva non può fermarsi al dato formale

Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro Civile – Sentenza n. 702 del 25 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestione commercianti – Socio di società a responsabilità limitata – Membro del consiglio di amministrazione privo di incarichi operativi – Partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova a carico dell’INPS – Redditi da partecipazione in società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Redditi di capitale – Erronea inclusione nel Quadro RR tra i redditi d’impresa – Dichiarazione integrativa presentata tardivamente – Irrilevanza ai fini della sussistenza sostanziale dell’obbligo contributivo – Insufficienza del solo dato dichiarativo – Non debenza dei contributi eccedenti il minimale – Annullamento dell’avviso di addebito – Art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 662/1996 – Art. 3-bis, D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Artt. 44 e 55 TUIR – Art. 2697 cod. civ.»

Conformi:

In senso conforme, quanto alla prevalenza dei presupposti sostanziali sull’errore formale contenuto nella dichiarazione dei redditi e alla possibilità di emendare i dati dichiarativi ai fini contributivi:

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ISA – (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)

 

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Novità fiscali in materia di lavoro dipendente

 

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps e Quadro RR 2026 – Istruzioni per artigiani, commercianti, professionisti e sportivi

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 62 del 27 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d’Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche

Si è svolta oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, la presentazione della relazione conclusiva della Commissione Paritetica CONI – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (MOCAS), ai codici di condotta e al sistema di safeguarding.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli esiti del lavoro sviluppato dalla Commissione, frutto di un confronto multidisciplinare tra rappresentanti del mondo sportivo e professionisti dell’area economico-giuridica, con l’obiettivo di individuare proposte operative in grado di coniugare efficacia delle tutele, semplificazione amministrativa e sostenibilità organizzativa.

Tra i principali temi affrontati figurano la differenziazione dei modelli organizzativi in funzione delle caratteristiche degli enti sportivi, la predisposizione di schemi semplificati per le associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni, la definizione delle competenze delle figure di safeguarding e l’introduzione di percorsi qualificati di formazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze delle ASD (Associazioni Sportive dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), che rappresentano il tessuto portante dello sport italiano, con proposte finalizzate a rendere gli adempimenti maggiormente proporzionati alle dimensioni e ai livelli di rischio delle singole realtà sportive, favorendo così un’applicazione concreta ed efficace delle nuove disposizioni.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha affermato: “Safeguarding? La situazione nel mondo sportivo italiano è eterogenea e ogni valutazione deve partire da questo presupposto. Dobbiamo consolidare il processo culturale senza irrigidirci sulle regole. Ho chiesto al Ministro Abodi di riconoscere formalmente al CONI il ruolo di attore principale di tutte le attività di safeguarding. L’argomento merita interesse, dobbiamo perseguirlo con convinzione e con gli strumenti più efficaci”.

Per il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti, delegato al terzo settore, David Moro, “la qualità della regolazione si misura anche dalla sua concreta applicabilità. Per questo il contributo del Consiglio Nazionale è stato orientato a individuare soluzioni che consentano agli enti sportivi, soprattutto quelli di minori dimensioni, di coniugare il pieno rispetto delle nuove regole con una gestione organizzativa sostenibile. La collaborazione con il CONI conferma il ruolo dei Commercialisti quali interlocutori qualificati nell’accompagnare i processi di innovazione, trasparenza e buona governance del sistema sportivo.”

“Il lavoro della Commissione – spiega il Consigliere nazionale dei Commercialisti delegato alla compliance e modelli organizzativi delle imprese, Fabrizio Escheri, – è stato orientato a tradurre i principi della riforma in strumenti concretamente applicabili, attraverso modelli organizzativi proporzionati alla dimensione e al profilo di rischio degli enti sportivi, anche tenendo presenti le necessarie intersezioni con il sistema previsto dal D.lgs. 231/2001″.

Maurizio Masini, presidente della Fondazione nazionale dei commercialisti “Formazione” afferma che “il lavoro prodotto dalla commissione congiunta CONI – CNDCEC ci coinvolge direttamente, dal momento che la formazione avrà un ruolo centrale nell’approfondimento di queste tematiche. Su questo fronte forniremo dunque il nostro contributo”.

Nel corso della presentazione è stato inoltre evidenziato come le proposte formulate dalla Commissione costituiscano una base di lavoro per il futuro sviluppo del sistema sportivo nazionale, favorendo una sempre maggiore integrazione tra competenze giuridiche, economiche e organizzative.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione istituzionale tra CONI e CNDCEC nel promuovere modelli di governance sempre più efficaci, proporzionati e orientati alla tutela delle persone, alla trasparenza e alla crescita del movimento sportivo italiano. (Così, comunicato stampa CNDCEC del  14 luglio 2026)

Link al testo della relazione finale CONI – CNDCEC




Inps, incentivo alla stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L’Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.

Restano esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con riproporzionamento dell’importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, tra cui la regolarità contributiva (DURC), l’osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, il rispetto dei contratti collettivi applicati e la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con altre misure espressamente indicate dalla disciplina applicativa.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) –  Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione, disponibile sul sito INPS. L’attivazione del modulo sarà comunicata con un successivo messaggio dell’Istituto. (Così, comunicato Stampa Inps del 7 luglio 2026)

 

Vedi anche:

Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026

Messaggio Inps n. 2518 del 29 luglio 2026, con oggetto:: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato – Apertura procedura telematica nel Portale delle Agevolazioni – Fruizione tramite flussi UniEmens – Istruzioni contabili – Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

Incentivo alla stabilizzazione 2026: esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 500 euro mensili, per trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato relativi a giovani under 35; modulo ESTA, termini procedurali, UniEmens, incompatibilità con incentivo GECO e variazioni al piano dei conti

 




Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d imposta 2025: revisione e aggiornamento degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA2026, benefici premiali, dati precalcolati, delega unica, società mutualistiche e consortili, concordato preventivo biennale e fedeltà dichiarativa

Link al testo della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA 2026, benefici premiali e concordato preventivo biennale

 




Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Le circolari dell’Agenzia delle entrate 2026

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Circolare n. 1 E del 19/02/2026

ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

 

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d’imposta e facoltà di rinuncia»

 

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Circolare n. 5 E del 16/07/2026

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Circolare n. 6 E del 06/08/2026

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto 2026: «REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo …)»

 

Circolare  n. 7 del 07/08/2026

Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell’atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»